Sentenza n. 27 del 1974
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SENTENZA N. 27

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 ottobre 1971 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Gianni Elena e Pisani Enrico e Ornella, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972;

2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1972 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pellizzari Coli Giacomina e Franzi Alessandro, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con atto di citazione 26 novembre 1970, tale Elena Gianni conveniva in giudizio presso il pretore di Milano Enrico e Ornella Pisani, lamentando di essere stata licenziata dagli stessi, presso i quali prestava opera di collaboratrice domestica con orario superiore alle quattro ore giornaliere, al terzo mese di gravidanza, in base all'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, che esclude le lavoratrici domestiche dalla disciplina prevista dalla stessa legge a favore delle altre categorie di lavoratrici in stato di gestazione.

Nell'atto di citazione, oltre alla richiesta di condanna dei convenuti al pagamento di competenze che non sarebbero state liquidate nella giusta misura, si denunciava la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge succitata in relazione agli artt. 3,36 e 37 della Costituzione.

Il pretore, dopo l'espletamento di atti istruttori diretti ad accertare l'asserita causale del licenziamento, contestata dai convenuti, sollevava, con ordinanza del 21 ottobre 1971, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 860 del 1950, limitatamente alle collaboratrici familiari soggette alla disciplina di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.

A motivazione della sollevata questione, viene dato, nell'ordinanza, ampio e analitico risalto alla sperequazione esistente sul piano normativo, per il trattamento differenziato riservato dalla legge durante la gestazione e dopo il parto, tra le lavoratrici domestiche e le altre lavoratrici.

Tale trattamento differenziato, oltre ad investire il principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, si porrebbe, a parere del proponente, al di fuori anche dell'art. 37 nella parte in cui impone che le condizioni di lavoro debbono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre ed al bambino una speciale ed adeguata protezione.

La norma costituzionale sarebbe nella sua chiara e incisiva formulazione, tale da non consentire una discriminazione tra lavoratrici e lavoratrici, in dipendenza, soprattutto, di una tipica identità di condizioni fisiologiche, dalle quali insorgono problemi, esigenze e difficoltà comuni.

In sostanza, la norma sancirebbe solo una non accettabile e, quindi, non ragionevole inferiorità sociale delle collaboratrici domestiche in funzione esclusiva di una presunta prevalenza degli interessi del datore di lavoro.

2. - L'ordinanza 13 dicembre 1972 del pretore di Milano fa proprie, a sostegno della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (sostitutiva della legge 26 agosto 1950, n. 860), nella parte in cui esclude l'applicazione dell'art. 2 della stessa legge alle lavoratrici domestiche, in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione, le considerazioni svolte nell'ordinanza precedente.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le due ordinanze del pretore di Milano propongono analoghe questioni di legittimità costituzionale in relazione a disposizioni normative contenute in leggi diverse, succedutesi nel tempo, disciplinanti la stessa materia (tutela delle lavoratrici madri).

Tanto la legge 26 agosto 1950, n. 860, oggetto della prima ordinanza, quanto la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oggetto della seconda ordinanza, comporterebbero, per l'autorità giudiziaria proponente, delle esclusioni dal godimento delle previdenze in esse stabilite nei riguardi delle lavoratrici madri addette ai servizi familiari, non compatibili con l'art. 3 e con l'art. 37 della Costituzione, nella parte, per quest'ultimo, in cui stabilisce che alla donna lavoratrice le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

2. - Si rileva, nell'ordinanza 21 ottobre 1971, che l'art. 2 della legge n. 860 del 1950, dopo aver premesso che con successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri addette ai servizi familiari, esclude espressamente queste:

a) dal divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione e sino al compimento di un anno di età del bambino (art. 3); dalla specifica tutela prevista dal titolo primo, rappresentata dal divieto di impiego in lavori faticosi, pericolosi e insalubri (art. 4); dai previsti periodi di interdizione dal lavoro prima e dopo il parto (art. 5); dalla facoltà di astenersi dal lavoro nei casi contemplati dall'art. 7; dai periodi di riposo per l'allattamento;

b) dal trattamento economico stabilito dal titolo secondo, essendo stato previsto, per esse, nel titolo terzo, un trattamento che si limita solo alla corresponsione, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, di un modesto assegno assistenziale da parte dell'INPS, coperto dai contributi a carico dei datori di lavoro.

3. - Nell'ordinanza del 13 dicembre 1972, il proponente, dopo aver richiamata l'ordinanza precedente e fatte proprie le motivazioni di essa, rileva che anche la legge n. 1204 del 1971, sostitutiva della legge n. 860 del 1950, determinerebbe, per effetto dell'art. 1, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'art. 2 della stessa legge alle lavoratrici domestiche durante la gravidanza e dopo il parto, una non giustificata sperequazione col trattamento riservato alle altre lavoratrici che si trovino nelle stesse condizioni.

Le questioni non sono fondate.

4. - Se é pur vero che la tutela delle lavoratrici madri addette ai servizi familiari, risulta, sia per la legge n. 860 del 1950, sia, in parte, per la legge n. 1204 del 1971, incompleta, tuttavia la diversità di trattamento operata dal legislatore con le altre lavoratrici madri non é tale da determinare un contrasto con l'art. 3 e l'art. 37 della Costituzione.

Non v'é dubbio che il rapporto di lavoro domestico é, per la sua particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da ogni altro rapporto di lavoro. Uno di questi aspetti é la determinazione della incidenza della gravidanza e del parto della lavoratrice addetta ai servizi domestici nel rapporto stesso, soprattutto per quanto riguarda specifici doveri e obblighi del datore di lavoro.

Il lavoro domestico familiare non é prestato a favore di un'impresa destinata alla produzione e allo scambio di beni, avente, nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di sostituzione di soggetti, sibbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo e, quindi, destinato a svolgersi nell'ambito della vita privata di una limitata convivenza.

Una siffatta situazione non renderebbe razionale e conforme alla natura del rapporto la sottoposizione dei soggetti ad esso partecipi ad una disciplina che non tenga conto della peculiarità del rapporto stesso.

In ragione proprio delle caratteristiche del rapporto, appare, in via di principio, legittima una disciplina speciale che deroghi ad alcuni aspetti di quella generale.

Di conseguenza, si rendono comprensibili, in linea di massima, tanto il rinvio ad apposito atto normativo, disposto dall'art. 2 della legge n. 860 del 1950, della disciplina relativa alla tutela delle lavoratrici addette ai servizi familiari, quanto la disposizione dell'art. 1 della legge n. 1204 del 1971 che non estende, alle stesse lavoratrici, il divieto di licenziamento dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Devesi, a riguardo, rilevare comunque che la legge n. 1204 del 1971, riempie un vuoto lasciato dalla legge n. 860 del 1950, in quanto prevede, nel terzo comma del già ricordato art. 1, che, qualora il rapporto di lavoro continui durante lo stato di gravidanza e per tutta la sua durata, alle lavoratrici madri addette ai lavori domestici si estende in pieno la tutela prevista dagli artt. 4, 5, 6, 8 e 9.

Le censure mosse dalle ordinanze alla parte della legge n. 860 del 1950, che regola e disciplina il trattamento previdenziale, esulano dal caso specifico per il quale é stato provocato l'intervento del giudice, essendo stato questi chiamato a decidere delle conseguenze giuridiche a carico del datore di lavoro per effetto dell'avvenuto licenziamento.

Vale, peraltro, rilevare che il d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, nel disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia generale, ha regolamentato tutta la materia in modo organico e razionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sollevata dal pretore di Milano con ordinanza 21 ottobre 1971, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione;

b) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata dal pretore di Milano con ordinanza 13 dicembre 1972, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1974.